Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso sul quesito referendario presentato da M5s e Sinistra italiana. La decisione è stata assunta dalla sezione 2bis del Tar. Il ricorso era stato presentato giudicando ingannevole il contenuto del quesito referendario.
Nel motivare la sentenza i giudici sottolineano che “sia le ordinanze dell’Ufficio Centrale per il Referendum” che hanno predisposto il quesito referendario “sia il decreto presidenziale - nella parte in cui recepisce il quesito - sono espressione di un ruolo di garanzia, nella prospettiva della tutela generale dell’ordinamento, e si caratterizzano per la loro assoluta neutralità, che li sottrae al sindacato giurisdizionale”.
Nel comunicato si evidenzia che, “considerata l’urgenza di dare una risposta definitiva alla questione, il Tar non si è limitato alla richiesta cautelare e ha definito il merito della controversia, dichiarando l’inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione”.
Secondo i giudici amministrativi, “l’individuazione del quesito contestato è riconducibile alle ordinanze adottate dall’Ufficio Centrale per il Referendum istituito presso la Corte di Cassazione ed è stato successivamente recepito dal Presidente della Repubblica nel decreto impugnato”.
“Eventuali questioni di costituzionalità - conclude la nota - della legge sul referendum (la n. 352 del 1970), relative alla predeterminazione per legge del quesito e alla sua formulazione, sono di competenza dell’Ufficio centrale per il referendum, che può rivolgersi alla Corte costituzionale”.