Profondamente modificata anche la disciplina della composizione dei Gruppi, per attutire la riduzione del numero dei senatori e per contrastare il fenomeno dei cambi di casacca. ”Ciascun Gruppo, ad esclusione del Gruppo misto e del Gruppo rappresentativo delle minoranze linguistiche, dovrà essere composto da sei senatori in luogo di dieci e rappresentare un partito o movimento politico - eventualmente anche in coalizione - che alle ultime elezioni abbia presentato candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l’elezione di almeno un senatore”. Resta la possibilità di costituire Gruppi di coalizione elettorale, così come la possibilità di costituire, anche in seguito, Gruppi autonomi da parte di ciascuna componente della coalizione stessa. Consentita anche la costituzione di nuovi Gruppi in corso di legislatura, purché composti da almeno dieci senatori e rappresentativi di un partito o un movimento politico - del quale assumono il contrassegno - che nella legislatura abbia presentato alle elezioni politiche, regionali o del Parlamento europeo propri candidati, conseguendo l’elezione di propri rappresentanti. Viene poi per la prima volta prevista la possibilità di non essere iscritti ad alcun Gruppo parlamentare.
Per arginare quella che è stata definita ”la mobilità parlamentare”, il nuovo Regolamento prevede che i componenti dell'Ufficio di Presidenza che lasciano il Gruppo al quale appartenevano al momento dell'elezione ”decadono dall’incarico”, una norma che si applica ”a tutti gli organi collegiali del Senato”.
Giampiero Guadagni