Venerdì 22 novembre 2024, ore 20:14

Agricoltura

Caporalato, approvata la legge. Pene più severe. Cisl: traguardo di civiltà

"Grande soddisfazione per l'approvazione definitiva della legge contro il caporalato. Finalmente l'Italia guadagna una legislazione aggiornata, con norme penali stringenti e più forti strumenti di contrasto partecipato. Un vero traguardo di civiltà, frutto anche della mobilitazione del sindacato di categoria e confederale, che da oltre un anno incalzano le istituzioni in tal senso. Va dato atto al governo, e in particolare ai ministri Martina e Orlando, di essersi mossi con la giusta sensibilità, sapendo ascoltare le ragioni del mondo del lavoro. E' davvero una bella giornata per l'Italia", hanno affermato in una nota congiunta Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl, e Luigi Sbarra, segretario generale della Fai Cisl, commentando l'approvazione definitiva alla Camera dei deputati della legge contro il caporalato. "La legge - aggiungono - dà risposte all'altezza di una sfida storica, inasprendo le sanzioni penali, estendendole anche alle realtà che utilizzano aguzzini e prevedendo la confisca dei beni ottenuti mediante sfruttamento. Innovazioni di grande rilievo, che devono essere accompagnate da una seria e capillare azione di vigilanza e controllo da parte delle autorità preposte. La legge individua, tra l'altro, nella contrattazione e nella bilateralità due elementi centrali di una strategia che valorizza il ruolo del mondo del lavoro e dell'impresa. Va in questo senso il potenziamento della Cabina di regia istituita presso l'Inps per orientare in modo collegiale le ispezioni e il consolidamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, nella quale confluiscono anche gli enti paritetici agricoli. Il risultato di oggi è motivo di orgoglio e di soddisfazione per tutto il Paese; ora l’azione di riforma e di progresso deve continuare sulla strada di un confronto responsabile con le parti sociali", concludono Furlan e Sbarra.

È una risposta dura al caporalato, lo sfruttamento dei lavoratori in condizioni disumane da parte di intermediari senza scrupolo, quella che giunge con la nuova legge approvata  in via definitiva dalla Camera. Su impulso dei ministri Orlando e Martina arriva al traguardo una legge che prevede innanzitutto pene più severe: d’ora in poi saranno sanzionabili, anche con la confisca dei beni, non solo gli intermediari illegali ma anche i datori di lavoro consapevoli dell’origine dello sfruttamento. Ci sarà anche un aiuto concreto alle vittime del caporalato, con l’estensione delle provvidenze del fondo anti-tratta. Tra le novità della normativa anche il potenziamento della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità quale strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura. Proprio nei campi il fenomeno registra da sempre la sua maggior rilevanza per lo sfruttamento dei lavoratori stranieri impiegati nelle raccolte stagionali.

Ma ecco, in dettaglio, cosa prevede il testo:

-  REATO DI CAPORALATO : viene modificato l'articolo 603-bis del codice penale ("Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"), che riscrive il reato di caporalato introducendo la sanzionabilità anche del datore di lavoro; si prevede l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato; rispetto alla fattispecie vigente, è introdotta una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori; viene prevista la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato per chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

-  LO SFRUTTAMENTO : costituisce 'indice di sfruttamento' la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Inoltre, costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. Infine, è prevista l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità.

-  CONFISCA OBBLIGATORIA : è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato. Il giudice può disporre, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda.

- ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA: L'articolo 4 modifica l'art. 380 del codice di procedura penale aggiungendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso con violenza e minaccia tra quelli per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza.

- RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI : viene aggiunto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, (di cui al D.Lgs. 231/2001). La sanzione pecuniaria a carico dell'ente responsabile del reato di caporalato è stabilita tra 400 quote e 1.000 quote (l'importo di una quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro).

- INDENNIZZI PER LE VITTIME: Per la prima volta si estende il Fondo Antitratta anche alle vittime del caporalato.

-  RAFFORZATA LA RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ : Viene rafforzata la operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, creata nel 2014 con il provvedimento 'Campolibero' e attiva dal 1 settembre 2015. Con la norma si estende l'ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete, includendovi gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, i soggetti abilitati al trasporto dei lavoratori agricoli e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura. Allo stesso tempo, si stabilisce l'estensione dell'ambito delle funzioni svolte dalla Cabina di regia della Rete stessa, che è presieduta dall'Inps e composta da rappresentanti di sindacati, organizzazioni agricole e Istituzioni.

-  SUPPORTO DEI LAVORATORI STAGIONALI: L'articolo 9 prevede la predisposizione di un piano di interventi contenente misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità. Il piano deve essere predisposto congiuntamente dalle autorità coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo, deve prevedere misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, e deve essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Lo stato di attuazione del piano di interventi è oggetto di una relazione annuale e trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti.

"Lo Stato - ha commentato il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina - risponde in maniera netta e unita contro il caporalato con questa nuova legge attesa da almeno cinque anni. Ora abbiamo più strumenti utili per continuare una battaglia che deve essere quotidiana, perché sulla dignità delle persone non si tratta. E l’agricoltura si è messa alla testa di questo cambiamento». «Oggi - commenta il ministro della Giustizia Andrea Orlando - è una grande giornata per il lavoro, per la tutela dei diritti e le persone più deboli: si è realizzato un obiettivo che da sempre caratterizza le battaglie della sinistra, quello per la dignità dei lavoratori e delle persone che sono più esposte alle forme più odiose di sfruttamento".

( 19 ottobre 2016 )

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